[1]- Misure di natura finanziaria

[2]In base alle necessita', gli Stati parte:

[3](a) inseriscono nel loro bilancio il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare controlli antidoping, sia predisponendo direttamente sovvenzioni o stanziamenti, sia tenendo conto della spesa per tali controlli al momento della determinazione dell'importo complessivo di dette sovvenzioni o stanziamenti; (b) fanno tutto il necessario per ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati squalificati a seguito di una violazione delle norme antidoping, e cio' per tutta la durata della squalifica; (c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altra natura, nel settore sportivo, a qualunque organizzazione sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le norme antidoping applicabili adottate conformemente al Codice.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art11 · fonte su Normattiva