[1]Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping

[2]Concluso a Varsavia il 12 settembre 2002 Gli Stati Parti del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (STE n. 135), firmata a Strasburgo il 16 novembre 1989 (Convenzione), considerato che un accordo generale sul riconoscimento reciproco dei controlli antidoping menzionati negli articoli 4.3.d e 7.3.b della Convenzione accrescerebbe l'efficacia di detti controlli contribuendo all'armonizzazione, alla trasparenza e all'efficacia degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti e futuri in tale settore e disciplinando la competenza necessaria per simili controlli in assenza di pertinenti accordi, animati dal desiderio di migliorare e rafforzare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1 (Riconoscimento reciproco dei controlli antidoping)

[4]1. Viste le disposizioni degli articoli 3.2, 4.3.d e 7.3.b della Convenzione, le Parti riconoscono reciprocamente la competenza delle organizzazioni antidoping sportive o delle organizzazioni antidoping nazionali per effettuare sul loro territorio nazionale, conformemente alle prescrizioni nazionali del Paese ospitante, controlli antidoping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. I risultati di tali controlli sono contemporaneamente comunicati all'organizzazione antidoping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione antidoping nazionale del Paese ospitante nonche' alla federazione sportiva internazionale. 2. Le Parti adottano le misure necessarie per l'esecuzione di tali controlli, eventualmente in aggiunta a misure gia' adottate in applicazione di un accordo bilaterale gia' esistente o di un accordo specifico. Per garantire il rispetto delle norme riconosciute internazionalmente, le organizzazioni antidoping sportive o le organizzazioni antidoping nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualita' ISO per controlli antidoping riconosciuti dal gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all'articolo 10 della Convenzione. 3. Le Parti riconoscono ugualmente la competenza dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA) nonche' delle ulteriori organizzazioni di controllo antidoping operanti su mandato di quest'ultima per effettuare, sul loro territorio nazionale o altrove, controlli antidoping sui loro sportivi al di fuori delle competizioni. I risultati di questi controlli sono comunicati all'organizzazione antidoping nazionale degli sportivi interessati. Tali controlli sono effettuati d'intesa con le organizzazioni sportive menzionate all'articolo 4.3.c della Convenzione e conformemente alle prescrizioni e alle disposizioni vigenti della legislazione nazionale del Paese ospitante.

Testo vigente dal 7 aprile 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-03-30;37~protocollo-aggiuntivo-art1 · fonte su Normattiva