[1]- Natura della ricerca antidoping
[2]Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all'articolo 24, gli Stati parte si assicurano che quest'ultima sia condotta:
[3](a) conformemente alle pratiche deontologiche internazionalmente riconosciute; (b) evitando che sostanze e metodi vietati siano somministrati agli sportivi; (c) adottando opportune precauzioni affinche' i suoi risultati non possano essere utilizzati abusivamente ne' servire per il doping.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007
