[1]- Natura della ricerca antidoping

[2]Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all'articolo 24, gli Stati parte si assicurano che quest'ultima sia condotta:

[3](a) conformemente alle pratiche deontologiche internazionalmente riconosciute; (b) evitando che sostanze e metodi vietati siano somministrati agli sportivi; (c) adottando opportune precauzioni affinche' i suoi risultati non possano essere utilizzati abusivamente ne' servire per il doping.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art25 · fonte su Normattiva