[1]- Scambio dei risultati della ricerca antidoping

[2]Nel rispetto delle norme nazionali e internazionali applicabili, gli Stati parte, a seconda delle necessita', informano dei risultati della ricerca antidoping gli altri Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art26 · fonte su Normattiva