[1]- Denuncia

[2]Qualunque Stato parte ha facolta' di denunciare la presente Convenzione. La denuncia e' notificata tramite uno strumento scritto depositato presso iI Direttore generale dell'UNESCO. Essa e' effettiva a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi dopo la data di ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato parte interessato fino alla data in cui il ritiro diventi effettivo.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art39 · fonte su Normattiva