[1]- Depositario
[2]Il Direttore generale dell'UNESCO e' il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. In qualita' di depositario, egli informa gli Stati parte alla presente Convenzione, nonche' gli altri Stati membri dell'Organizzazione:
- a)del deposito di qualunque strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- b)della data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 37;
- c)di qualunque rapporto predisposto in virtu' delle disposizioni dell'articolo 31;
- d)di qualunque emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato ai sensi degli articoli 33 e 34 e della data di entrata in vigore del suddetto emendamento;
- e)di qualunque dichiarazione o notifica effettuata in virtu' delle disposizioni dell'articolo 38;
- f)di qualunque notifica effettuata in virtu' delle disposizioni dell'articolo 39 e della data a decorrere dalla quale ha effetto la denuncia;
- g)di qualunque altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007
