[1]- Depositario

[2]Il Direttore generale dell'UNESCO e' il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. In qualita' di depositario, egli informa gli Stati parte alla presente Convenzione, nonche' gli altri Stati membri dell'Organizzazione:

  • a)del deposito di qualunque strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • b)della data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 37;
  • c)di qualunque rapporto predisposto in virtu' delle disposizioni dell'articolo 31;
  • d)di qualunque emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato ai sensi degli articoli 33 e 34 e della data di entrata in vigore del suddetto emendamento;
  • e)di qualunque dichiarazione o notifica effettuata in virtu' delle disposizioni dell'articolo 38;
  • f)di qualunque notifica effettuata in virtu' delle disposizioni dell'articolo 39 e della data a decorrere dalla quale ha effetto la denuncia;
  • g)di qualunque altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art40 · fonte su Normattiva