[1]- Estensione territoriale della Convenzione
[2]1. Qualunque Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori di cui assicura le relazioni internazionali e ai quali si applica la presente Convenzione.
[3]2. Tramite dichiarazione indirizzata all'UNESCO, qualunque Stato parte puo', successivamente, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella suddetta dichiarazione. Relativamente a tale territorio, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del depositaria.
[4]3. Qualunque dichiarazione resa in virtu' dei due paragrafi precedenti potra', rispetto ai territori ivi menzionati, essere ritirata tramite notifica indirizzata all'UNESCO. Il ritiro entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007
