[1]- Coordinamento a livello nazionale

[2]Gli Stati parte garantiscono l'applicazione della presente Convenzione, in particolare attraverso misure di coordinamento a livello nazionale. Per adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, essi possono fare riferimento ad organizzazioni antidoping, nonche' alle autorita' ed organizzazioni sportive.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art7 · fonte su Normattiva