[1]- Limitazione della disponibilita' e dell'utilizzo di sostanze e metodi vietati nello sport

[2]1. Se del caso, gli Stati parte adottano misure atte a limitare la disponibilita' di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurne l'utilizzo da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di esenzione a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l'importazione, la distribuzione e la vendita di dette sostanze e metodi.

[3]2. Gli Stati parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, le istanze competenti sottoposte alla loro giurisdizione ad adottare misure al fine di prevenire e limitare l'utilizzo ed il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, salvo nei casi in cui tale utilizzo sia autorizzato da un'esenzione a fini terapeutici.

[4]3. Nessuna misura adottata conformemente alla presente Convenzione restringe la disponibilita' a fini legittimi di sostanze e metodi il cui uso sia altrimenti vietato o limitato in ambito sportivo.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art8 · fonte su Normattiva