[1]RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

[2]Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo saranno risolte dalle Parti, nel piu' breve tempo possibile, mediante consultazioni nell'ambito della Commissione o del Comitato tecnico misto o ricorrendo, di comune accordo, ad ogni altra procedura conveniente. Ogni volta che una delle Parti e' impossibilitata ad adempiere oppure ritiene che l'altra Parte non osserva i provvedimenti del presente Accordo, le Parti inizieranno, al piu' presto, delle consultazioni tese a dirimere la questione nell'ambito della Commissione o del Comitato tecnico misto.

Testo vigente dal 29 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-14;8~accordo-art10 · fonte su Normattiva