Ciascuno Stato sostiene le spese della sua delegazione presso la Commissione mista e dei suoi incaricati responsabili previsti all'Articolo 10. Le altre spese risultanti dall'applicazione del presente Accordo sono sostenute per meta' da ciascuno dei due Stati. Tuttavia, quando i lavori di demarcazione sono resi necessari dalla realizzazione di opere subordinate ad una concessione, le relative spese di tali lavori sono a carico dell'impresa concessionaria.
Testo vigente dal 4 giugno 1986
