1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura dell'Ucraina a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. L'Ucraina cerchera' pertanto di rendere la sua legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende ai settori seguenti: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti. 3. La Comunita' fornisce all'Ucraina l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa; - l'organizzazione di seminari; - attivita' di formazione; - un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
