1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Georgia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Georgia aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II di cui gli Stati membri sono parti o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
Testo vigente dal 24 luglio 1997
