[1]Cooperazione per gli scambi di beni e servizi

[2]Le Parti collaboreranno affinche' il commercio internazionale del Turkmenistan avvenga in conformita' delle norme dell'OMC. La Comunita' fornira' al Turkmenistan assistenza tecnica a tal fine. La cooperazione riguardera' aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare il Turkmenistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Cio' include:

[3]- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art43 · fonte su Normattiva