[1]pubblici
[2]1. Le Parti stabiliscono, su base di reciprocita', la mutua e graduale apertura di determinati mercati degli appalti pubblici.
[3]2. Il Consiglio congiunto decide le modalita' e il calendario piu' opportuni per conseguire questo obiettivo, in particolare per quanto concerne:
- a)i mercati oggetto della liberalizzazione concordata; b» l'accesso senza discriminazioni ai mercati concordati;
- c)i valori soglia;
- d)l'uso di procedure eque e trasparenti;
- e)l'instaurazione di procedure di gara trasparenti;
- f)l'uso della tecnologia dell'informazione.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
