[1]pubblici

[2]1. Le Parti stabiliscono, su base di reciprocita', la mutua e graduale apertura di determinati mercati degli appalti pubblici.

[3]2. Il Consiglio congiunto decide le modalita' e il calendario piu' opportuni per conseguire questo obiettivo, in particolare per quanto concerne:

  • a)i mercati oggetto della liberalizzazione concordata; b» l'accesso senza discriminazioni ai mercati concordati;
  • c)i valori soglia;
  • d)l'uso di procedure eque e trasparenti;
  • e)l'instaurazione di procedure di gara trasparenti;
  • f)l'uso della tecnologia dell'informazione.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art10 · fonte su Normattiva