[1]Concorrenza

[2]1. Le Parti elaborano le misure adatte ad evitare distorsioni o restrizioni della concorrenza che possono pregiudicare notevolmente gli scambi tra Comunita' e Messico. A tal fine, il Consiglio congiunto definisce meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra le autorita' competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza. La cooperazione include un sistema reciproco di assistenza legale, di notifica, di consultazione e di scambio di informazioni volto a garantire la trasparenza nell'applicazione delle norme s delle politiche di concorrenza.

[3]2. Per conseguire questo obiettivo, il Consiglio congiunto si pronuncia, in particolare, sulle seguenti questioni:

  • a)accordi tra imprese, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate tra imprese;
  • b)abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante; c.) fusioni di imprese;
  • d)monopoli di Stato a carattere commerciale;
  • e)imprese di Stato e imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art11 · fonte su Normattiva