[1]Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 8, il Consiglio congiunto adotta le misure e il calendario dell'eliminazione progressiva e reciproca delle restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti tra le Parti, salvi restando le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le Parti.
[2]Tali decisioni riguardano, in particolare:
- a)la definizione, il contenuto, l'estensione e la sostanza dei concetti inclusi esplicitamente o implicitamente nel presente titolo; b)le operazioni di capitale e i pagamenti, compreso il trattamento nazionale, che rientrano nella liberalizzazione;
- c)Il campo di applicazione della liberalizzazione e i periodi transitori;
- d)l'inclusione di una clausola che consenta alle Parti di mantenere in vigore le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di pubblica sanita' o di difesa;
- e)l'inclusione di clausole che consentano alle Parti di introdurre restrizioni in caso di problemi di gestione del tasso di cambio o della politica monetaria di una di esse, di difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti o, secondo il diritto internazionale, di imposizione di restrizioni finanziarie a paesi terzi;
Testo vigente dal 24 agosto 2000
