[1]' dell'informazione
[2]1. Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale.
[3]2. azioni di cooperazione previste riguardano in particolare:
- a)il dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione;
- b)gli scambi di informazioni e, eventualmente, l'assistenza tecnica in merito alla regolamentazione, alla standardizzazione, alle prove di conformita' e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- c)la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il miglioramento di nuovi servizi nei settori delle comunicazioni avanzate, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione;
- d)la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla societa' dell'informazione;
- e)la promozione della partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalita' di partecipazione;
- f)l'interconnessione e l'interoperativita' fra le reti e i servizi telematici;
- g)un dialogo sulla cooperazione normativa a livello di servizi internazionali on-line, compresi gli aspetti connessi alla tutela della vita privata e dei dati personali.
- h)il reciproco accesso a banche dati secondo modalita' da stabilire.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
