[1]' dell'informazione

[2]1. Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale.

[3]2. azioni di cooperazione previste riguardano in particolare:

  • a)il dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione;
  • b)gli scambi di informazioni e, eventualmente, l'assistenza tecnica in merito alla regolamentazione, alla standardizzazione, alle prove di conformita' e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
  • c)la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il miglioramento di nuovi servizi nei settori delle comunicazioni avanzate, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione;
  • d)la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla societa' dell'informazione;
  • e)la promozione della partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalita' di partecipazione;
  • f)l'interconnessione e l'interoperativita' fra le reti e i servizi telematici;
  • g)un dialogo sulla cooperazione normativa a livello di servizi internazionali on-line, compresi gli aspetti connessi alla tutela della vita privata e dei dati personali.
  • h)il reciproco accesso a banche dati secondo modalita' da stabilire.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art20 · fonte su Normattiva