[1]in materia di istruzione e formazione
[2]1. Le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare considerevolmente la situazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. Una particolare attenzione e' rivolta all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali piu' svantaggiate.
[3]2. Le Parti rafforzano la cooperazione per l'istruzione, compresa l'istruzione superiore, e la formazione nonche' la collaborazione fra universita' e imprese, allo scopo di migliorare le competenze dei quadri dei settori pubblico e privato.
[4]3. Avvalendosi degli strumenti offerti dal programma ALFA e dell'esperienza acquisita da entrambe le Parti nel settore giovanile, le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare, in questo campo, contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonche' a facilitare lo scambio di informazioni, competenze, esperti e risorse tecniche.
[5]4. La cooperazione tra le Parti puo' portare, con consenso reciproco, alla conclusione di un accordo settoriale nel campo dell'istruzione, compresa l'Istruzione superiore, della formazione professionale e delle questioni riguardanti i giovani.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
