[1]in materia di istruzione e formazione

[2]1. Le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare considerevolmente la situazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. Una particolare attenzione e' rivolta all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali piu' svantaggiate.

[3]2. Le Parti rafforzano la cooperazione per l'istruzione, compresa l'istruzione superiore, e la formazione nonche' la collaborazione fra universita' e imprese, allo scopo di migliorare le competenze dei quadri dei settori pubblico e privato.

[4]3. Avvalendosi degli strumenti offerti dal programma ALFA e dell'esperienza acquisita da entrambe le Parti nel settore giovanile, le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare, in questo campo, contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonche' a facilitare lo scambio di informazioni, competenze, esperti e risorse tecniche.

[5]4. La cooperazione tra le Parti puo' portare, con consenso reciproco, alla conclusione di un accordo settoriale nel campo dell'istruzione, compresa l'Istruzione superiore, della formazione professionale e delle questioni riguardanti i giovani.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art30 · fonte su Normattiva