[1]Istruzione e formazione

[2]1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e formazione, nel debito rispetto della diversita', al fine di migliorare la comprensione reciproca e convengono di fare opera di sensibilizzazione sulle opportunita' di formazione nell'UE e in Vietnam. 2. Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi istituti di istruzione superiore e agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture nell'ambito dei programmi UE nel sud-est asiatico in materia di istruzione e formazione e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo settore. 3. Le due parti parimenti convengono di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus e i programmi di formazione per interpreti di conferenza, e di incoraggiare gli istituti di istruzione dell'UE e del Vietnam a cooperare a corsi di laurea e a programmi di ricerca congiunti nell'intento di incentivare la cooperazione e la mobilita' universitarie. 4. Le parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di reciproco interesse riguardanti la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore e dei sistemi di formazione tecnica e professionale, con eventuali misure di assistenza tecnica intese, tra l'altro, a migliorare il quadro delle qualifiche e la garanzia di qualita'.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art28 · fonte su Normattiva