[1]Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi previsti. Dette decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro applicazione. Il Consiglio congiunto puo' anche formulare raccomandazioni appropriate.

[2]Le decisioni e le raccomandazioni sono elaborate di concerto fra le Parti.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art47 · fonte su Normattiva