[1]sulla cooperazione e sulle questioni economiche

[2]1. Il Consiglio congiunto, al fine di intensificare e migliorare la cooperazione prevista nel presente titolo, avvia un dialogo regolare che comprende, in particolare:

  • a)lo scambio di informazioni e la revisione periodica dello sviluppo della cooperazione;
  • b)Il coordinamento e la supervisione dell'attuazione degli accordi settoriali previsti nel presente accordo, nonche' l'esame della possibilita' di nuovi accordi di questo tipo.

[3]2. Il Consiglio congiunto stabilisce inoltre un dialogo regolare sulle questioni economiche, che include l'analisi e lo scambio di infomazioni, in particolare sugli aspetti macroeconomici, al fine di stimolare il commercio e gli investimenti

Testo vigente dal 24 agosto 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art13 · fonte su Normattiva