Le decisioni del Consiglio congiunto di cui agli articoli 5 e 6 del presente accordo, riguardanti gli scambi di merci e servizi, si occupano esaurientemente di tutti questi problemi nell'ambito di un Cotesto globale e entrano in vigore subito dopo essere state adottate.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art7 · fonte su Normattiva