[1]di servizi
[2]Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalita' per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi)GATS) e tenendo conto degli impegni gia' assunti dalle Parti nell'ambito di detto accordo.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
