[1]di merci
[2]Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le modalita' e il calendario per una liberalizzazione bilaterale, progressiva e reciproca degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di merci, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), e tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti. Le decisioni vertono, in particolare, sui seguenti punti:
- a)oggetto della liberalizzazione e periodi transitori;
- b)dazi doganali all'importazione e all'esportazione e oneri di effetto equivalente;
- c)restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente;
- d)trattamento nazionale, compreso il divieto di applicare discriminazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sulle merci;
- e)misure antidumping e di compensazione;
- f)misure di salvaguardia e di vigilanza;
- g)norme di origine e cooperazione amministrativa;
- h)cooperazione doganale;
- i)valore in dogana;
- j)regolamenti e norme tecnici, legislazione sanitaria e fitosanitaria, reciproco riconoscimento della valutazione della conformita', certificazioni, marchi, tra l'altro;
- k)deroghe generali per motivi di moralita' ordine pubblico o pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali e di preservazione dei vegetali; di tutela della proprieta' industriale, intellettuale e commerciale, tra l'altro;
- i)restrizioni in caso di difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
