[1]Cooperazione scientifica e tecnologica
[2]Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno i rapporti tra le universita', i centri di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:
- a)realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
- b)visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi di esperienze;
- c)le attivita' scientifiche presso gli istituti di ricerca, le universita', gli archivi, le biblioteche ed i musei dell'altra Parte, comprese le ricerche congiunte e le spedizioni sul campo;
- d)organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico e tecnologico.
Testo vigente dal 23 dicembre 2016
