[1]Borse di studio

[2]Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilita' e su base di reciprocita', assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca e/o periodi di formazione in settori professionali e artigianali presso universita' o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;235~accordo-art6 · fonte su Normattiva