[1]Collaborazione culturale e artistica

[2]Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione culturale e artistica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le universita', i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

  • a)realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree culturali concordate;
  • b)visite reciproche di personale tecnico e scientifico, nonche' di operatori delle arti visive e dello spettacolo, al fine di incrementare gli scambi e le esperienze nei relativi settori di competenza;
  • c)organizzazione congiunta di conferenze, seminari, mostre, spettacoli ed altre manifestazioni a carattere culturale ed artistico.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;235~accordo-art7 · fonte su Normattiva