[1]Collaborazione nel campo dello sport e nel settore giovanile

[2]Le Parti Contraenti effettueranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Si favorira' la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze ed iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;235~accordo-art9 · fonte su Normattiva