Se per valutare il grado di incapacita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la legislazione di uno degli Stati contraenti prescrive che siano presi, in considerazione gli infortuni sul lavoro e, le malattie professionali avvenuti anteriormente, lo saranno altresi' gli infortuni sul lavoro e la malattia professionali avvenuti anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato, come se fossero avvenuti sotto la legislazione del primo Stato.
Testo vigente dal 1 giugno 1977
