Ai fini previsti dal presente Protocollo aggiuntivo si intendono per autorita' competenti i Ministri dai quali dipende l'applicazione dei regimi enumerati all'articolo 1. Tali Autorita' scambieranno reciproche informazioni sulle misure adottate per l'applicazione e l'attuazione del Protocollo aggiuntivo, come sulle modifiche che vengano introdotte nelle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale.
Testo vigente dal 1 giugno 1977
