Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dalle proprie previste disposizioni costituzionali. Il presente Protocollo aggiuntivo entrera' in vigore un mese dopo la data dell'ultima di tali notifiche.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art23 · fonte su Normattiva