1 Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad aderire al Protocollo, secondo le disposizioni dell'articolo 13. 2 Per ogni Stato membro che acconsente in seguito ad aderire al Protocollo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;298~protocollo-art14 · fonte su Normattiva