[1]1. Il presente Protocollo aggiuntivo avra' durata di tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, considerandosi tacitamente prorogato di anno in anno, salvo denuncia comunicata per iscritto dal Governo di ciascuno Stato contraente, almeno tre mesi prima dalla sua scadenza. 2. Nel caso di denuncia, le disposizioni del presente Protocollo aggiuntivo continueranno ad aver vigore rispetto ai diritti acquisiti, sempreche' il riconoscimento di questi sia stato sollecitato entro il periodo di un anno a partire dalla data in cui ha avuto termine il Protocollo aggiuntivo. 3. I diritti in corso di acquisizione alla data nella quale il presente Protocollo aggiuntivo cessasse di essere in vigore saranno regolati fra le autorita' competenti dei due Stati contraenti.

[2]Fatto a Brasilia il 30 gennaio 1974 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

[3]Per il Governo della Repubblica italiana CARLO ENRICO GIGLIOLI

[4]Per il Governo della Repubblica federativa del Brasile JULIO BARATA

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art24 · fonte su Normattiva