[1]MAGGIORAZIONI O ASSEGNI FAMILIARI PER LE PERSONE A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONE

[2]Articolo XVI.

[3]Qualora, in virtu' della legislazione italiana, una persona abbia diritto a prestazioni di vecchiaia, per invalidita' o ai superstiti mentre si trovi nel territorio di una delle due Parti, tale persona avra' diritto a ricevere maggiorazioni della prestazione o assegni familiari per una persona a carico se questa risieda nel territorio di una delle due Parti e come sara' specificato nelle intese amministrative.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artxvi · fonte su Normattiva