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Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31.

Testo in vigore dal 19 luglio 1993 al 8 giugno 1995

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 234/2011

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 2011

    È inammissibile, in riferimento al parametro di cui all'art. 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. In riferimento a tale parametro, infatti, l'ordinanza di rimessione è motivata esclusivamente per relationem , attraverso il richiamo alla sentenza n. 218 del 1995 di questa Corte. Sulla motivazione per relationem v., da ultimo, le sentenze n. 143 del 2010 e n. 42 del 2011.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 218/1995

    Ha colpito questo articolo
    1 giugno 1995

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-07-19;236~art1 · fonte su Normattiva