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[1]Le sanzioni portate dal decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, sono applicate dagli intendenti di finanza, con proprio decreto penale e con le norme di cui al Regio decreto 25 marzo 1923, n. 796, ad esclusione di quelle del titolo II.
[2]I decreti penali, se non impugnati, od in ogni caso le sentenze di condanna, saranno pubblicate in almeno due giornali a cura ed a scelta dell'intendente, e le spese relative saranno a carico del condannato.
[3]Art. 2.
[4]Le analisi occorrenti per l'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, potranno essere eseguite, oltre che dai laboratori, di cui al capoverso dell'articolo 17 del decreto stesso, dai laboratori compartimentali delle dogane ed imposte indirette, sempre che i relativi campioni siano stati prelevati a cura dell'autorita' finanziaria, anche all'infuori dei casi relativi all'applicazione degli articoli 5, 7 e 15 del predetto decreto-legge Luogotenenziale.
[5]Art. 3.
[6]Per l'esecuzione delle analisi, nei casi di grande affluenza di campioni, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato potranno assumere, sotto la loro responsabilita', analizzatori temporanei, a compenso giornaliero.
[7]Il compenso gravera' sui fondi anticipati per l'esecuzione del servizio.
[8]Art. 4.
[9]Nei casi in cui siano constatate contravvenzioni agli articoli 6, 8, secondo capoverso, 12, 13 del citato decreto n. 729, ed in genere nei casi in cui non occorre analisi chimica, il decreto penale dell'intendente di finanza e' emesso in base ai verbali degli agenti che hanno scoperto le contravvenzioni.
[10]In tutti gli altri casi, il decreto dell'intendente verra' emesso sulla base della relazione motivata dell'analisi chimica. L'intendente, pero', in ogni caso, ordinera' il sequestro della merce dovunque si trovi.
[11]Art. 5.
[12]All'art. 19 del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e' sostituito il seguente:
[13]«Nel caso in cui il decreto dell'intendente venga impugnato nei riguardi dell'analisi, la domanda di revisione dell'analisi stessa dovra' essere fatta contemporaneamente all'atto impugnativo ed essere corredata della ricevuta del deposito in tesoreria della somma di L. 100 per ogni campione, a titolo di compenso e spese. Tale deposito verra' restituito ove la revisione riesca favorevole al richiedente. In mancanza di richiesta di revisione si riterra' accettata la prima analisi».
[14]Art. 6.
[15]Ai servizi di vigilanza contro le frodi del commercio dei vini sara' particolarmente provveduto con personale della Regia guardia di finanza, il quale, per i servizi fuori sede, avra' diritto al pagamento delle indennita' di missione o di trasferta nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Ai sottufficiali e ai militari di truppe sara' inoltre corrisposta l'indennita' di cui all'art. 12 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170.
[16]Art. 7.
[17]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre nei bilanci della spesa del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle finanze, entro il complessivo limite di annue L. 800,000, gli aumenti di stanziamento necessari per l'esecuzione di quanto e' disposto nel presente decreto e nel decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729.
[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[19]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1925.
[20]VITTORIO EMANUELE.
[21]Belluzzo - Federzoni - Rocco - Volpi.
[22]Visto, Il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
