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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario, con la sostituzione al 2° e al 3° comma dell'art. 1 dei seguenti:

[8]«Il limite massimo per l'ammissione degli ex-combattenti, siano o non invalidi di guerra, e' di 40 anni.

[9]«E' sospesa, fino a tutto il 1926, l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 14 febbraio 1926.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-02-14;238~art1 · fonte del testo