Gli Stati contraenti, nei limiti della propria legislazione e dei regolamenti portuali, prenderanno le misure necessarie per abbreviare la sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare lo svolgimento delle formalita' di polizia, doganali, sanitarie ed altre in vigore nei porti stessi.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art6 · fonte su Normattiva