Gli Stati contraenti, nei limiti della propria legislazione e dei regolamenti portuali, prenderanno le misure necessarie per abbreviare la sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare lo svolgimento delle formalita' di polizia, doganali, sanitarie ed altre in vigore nei porti stessi.
Testo vigente dal 2 giugno 1977
