Le Parti Contraenti, entro i limiti delle proprie leggi e regolamenti portuali, adotteranno le misure necessarie a ridurre il periodo di permanenza delle navi nei porti e, possibilmente, a semplificare e ad accelerare le formalita' portuali: doganali, sanitarie e di altro genere.
Testo vigente dal 18 gennaio 1978
