Le Parti Contraenti, entro i limiti delle proprie leggi e regolamenti portuali, adotteranno le misure necessarie a ridurre il periodo di permanenza delle navi nei porti e, possibilmente, a semplificare e ad accelerare le formalita' portuali: doganali, sanitarie e di altro genere.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art5 · fonte su Normattiva