1. Le Parti contraenti prenderanno, nel quadro della propria legislazione e dei regolamenti portuali, le misure necessarie al fine di abbreviare, per quanto possibile, la sosta delle navi nei porti e di semplificare lo svolgimento delle formalita' amministrative, doganali e sanitarie in vigore in detti porti. 2. Per quanto riguarda dette formalita', il trattamento accordato in un porto nazionale di una delle Parti sara' uguale a quello riservato alle navi battenti bandiera dell'altra Parte.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952~accordo-art5 · fonte su Normattiva