Art. 5 (Accordo) — Semplificazione delle formalità
1. Le Parti contraenti prenderanno, nel quadro della propria legislazione e dei regolamenti portuali, le misure necessarie al fine di abbreviare, per quanto possibile, la sosta delle navi nei porti e di semplificare lo svolgimento delle formalita' amministrative, doganali e sanitarie in vigore in detti porti. 2. Per quanto riguarda dette formalita', il trattamento accordato in un porto nazionale di una delle Parti sara' uguale a quello riservato alle navi battenti bandiera dell'altra Parte.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
