Le Parti contraenti prenderanno, nei limiti delle loro legislazioni e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare il disbrigo delle formalita' doganali e sanitarie e delle altre formalita' vigenti nei porti stessi.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
