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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali, aggiungendo all'art. 1 il seguente capoverso:

[8]«Il numero delle legioni territoriali dei carabinieri Reali, di cui alla lettera c) del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e' stabilito in ventidue. Il Comando di raggruppamento battaglioni e squadroni carabinieri Reali, di cui alla lettera d) dell'art. 1 del R. decreto-legge per ultimo ricordato, e' soppresso».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1927 - Anno VI

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - Volpi.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-12-18;2415~art1 · fonte del testo