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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali, aggiungendo all'art. 1 il seguente capoverso:
[8]«Il numero delle legioni territoriali dei carabinieri Reali, di cui alla lettera c) del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e' stabilito in ventidue. Il Comando di raggruppamento battaglioni e squadroni carabinieri Reali, di cui alla lettera d) dell'art. 1 del R. decreto-legge per ultimo ricordato, e' soppresso».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1927 - Anno VI
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Volpi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
