[1]CONSIDERATE

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Etiopia
  • 1)l'imposta sul reddito di lavoro dipendente e relativi emolumenti;
  • 2)l'imposta sul reddito delle imprese costituite e non costituite in societa', ivi compresa l'imposta sui redditi delle attivita' agricole e l'imposta sui redditi delle locazioni immobiliari;
  • 3)le imposte sui redditi derivanti da prestazioni rese all'estero;
  • 4)l'imposta su dividendi, canoni e vincite di gioco;
  • 5)l'imposta sulle plusvalenze; (qui di seguito indicate quali "imposta etiopica")
  • b)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi ancorche' riscosse mediante ritenuta alla Fonte;

[3](qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

[4]4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 1 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;242~convenzione-art2 · fonte su Normattiva