[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo.
[3]2. Per quanto concerne l'Italia:
[4]Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Etiopia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscono diversamente. In tal caso, l'Italia deve [dedurre] dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Etiopia, ma l'ammontare della [deduzione] non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in conformita' alla legislazione italiana.
[5]3. Per quanto concerne l'Etiopia:
[6]L'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che mediante ritenuta, sui redditi derivanti da fonti situate in Italia, sara' imputata a credito rispetto ad ogni imposta etiopica dovuta sugli stessi redditi, ma l'ammontare del credito non puo' eccedere l'imposta etiopica, calcolata prima dell'imputazione del credito stesso, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo limitato di tempo in virtu' della legislazione e dei regolamenti di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede:
- a)il 30 per cento degli utili delle imprese di cui all'Articolo 7;
- b)il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi e degli interessi di cui agli Articoli 10 e 11;
- c)il 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'Articolo 12.
Testo vigente dal 1 settembre 2003
