[1]Aspetti finanziari

[2]6.1 L'attuazione del presente MoU e delle attivita' conseguenti saranno finanziate dalle Parti secondo i principio della reciprocita'. 6.2 La Parte Inviante sosterra' gli oneri relativi alle spese di viaggio, agli stipendi e all'assicurazione malattia e infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta ai proprio personale in conformita' con le proprie leggi e regolamenti. 6.3 La Parte ricevente sosterra' le spese per il trasporto locale, a partire dal punto stabilito di ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio e le attivita' pianificate. 6.4 Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite nel modo seguente: 6.4.a la Parte ricevente provvedera' alle cure mediche d'urgenza e di routine; 6.4.b la Parte Inviante sosterra' i costi relativi all'assicurazione sanitaria, su base di reciprocita', oltre alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato. 6.5 Tale principio generale di reciprocita', di cui all'Articolo 6.4, non sara' applicato nei riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Le procedure per la copertura finanziaria relative a tali gruppi saranno fissate mediante accordo reciproco tra le Parti. 6.6 Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del contesto stabilito dal presente MoU, la Parte stessa sosterra' tutte le spese relative.

Testo vigente dal 15 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;242~memorandum-art6 · fonte su Normattiva