[1]Danni e risarcimento

[2]7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/scambio sara' corrisposto dalla Parte Inviante. 7.2 Se il danno e' causato al personale militare, alle apparecchiature e alle infrastrutture, il risarcimento dovuto per il danno causato sara' stabilito di comune accordo.

Testo vigente dal 15 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;242~memorandum-art7 · fonte su Normattiva