[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
[3]PROTOCOLLO di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico
[4]LE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che e' auspicabile emendare la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:
[5]ART. 1.
[6](1) All'articolo 3, paragrafo 4, deve essere aggiunto il testo seguente: "Tuttavia, la prova contraria non e' ammessa quando la polizza di carico e' stata trasferita ad un terzo che agisca in buona fede". (2) All'articolo 3, paragrafo 6, verra' soppresso il quarto comma che sara' sostituito dalla seguente disposizione: "Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 6-bis, il vettore e la nave saranno in ogni caso liberati da qualsiasi responsabilita' relativamente alle merci, a meno che non venga promossa una azione entro un anno dalla loro consegna o dalla data in cui avrebbero dovuto essere consegnate. Tale termine puo' tuttavia essere esteso mediante un accordo concluso tra le parti posteriormente all'evento che ha dato luogo all'azione". (3) All'articolo 3, si deve aggiungere, dopo il paragrafo 6, un paragrafo 6-bis, cosi' formulato: "Le azioni di ricorso potranno essere esercitate anche dopo lo spirare del termine previsto al paragrafo precedente, se esercitate entro il termine stabilito dalla legge del Tribunale investito della questione. Tuttavia, tale termine non potra' essere inferiore a tre mesi a partire dal giorno in cui la persona che promuove l'azione di ricorso abbia regolato la questione relativa al reclamo o abbia ricevuto la notifica della citazione".
Testo vigente dal 21 giugno 1984
