Tra gli articoli 4 e 5 della Convenzione viene inserito un articolo 4-bis, cosi' redatto: "1. Le esenzioni e limitazioni previste dalla presente Convenzione sono applicabili ad ogni azione contro il vettore ad indennizzo di perdite o danni a merci che siano oggetto di un contratto di trasporto, sia che l'azione sia basata sulla responsabilita' contrattuale che su di una responsabilita' extra-contrattuale. 2. Ove venga intentata una tale azione contro un preposto del vettore, tale preposto potra' avvalersi delle esenzioni e delle limitazioni di responsabilita' che il vettore puo' invocare in virtu' della Convenzione. 3. L'insieme degli ammontari a carico del vettore e dei suoi preposti, non dovra' superare in tal caso il limite previsto dalla presente Convenzione. 4. Tuttavia, il preposto non potra' valersi delle disposizioni del presente articolo, ove sia provato che il danno deriva da un atto od un'omissione di tale preposto che abbia avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno, sia per incuria e con la consapevolezza che probabilmente ne sarebbe derivato un danno".

Testo vigente dal 21 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;243~art3 · fonte su Normattiva