L'articolo 4, paragrafo 5, sara' soppresso e sostituito dal testo seguente: "(a) A meno che la natura e il valore delle merci non siano stati dichiarati dal caricatore prima del loro imbarco e che tale dichiarazione sia stata inserita nella polizza di carico, il vettore, come la nave, non saranno in alcun caso ritenuti responsabili delle perdite o dei danni alle merci o relativi ad esse per una somma superiore all'equivalente di 10.000 franchi per collo o unita' o 30 franchi per chilogrammo di peso lordo di merci andate perdute o danneggiate, essendo applicabile il limite piu' elevato. (b) La somma totale dovuta sara' calcolata con riferimento al valore delle merci nel luogo e nel giorno in cui queste sono scaricate conformemente al contratto, o al giorno e al luogo in cui esse avrebbero dovuto essere scaricate. Il valore della merce e' determinato in base alle quotazioni della Borsa, o, in mancanza di queste, secondo il prezzo corrente sul mercato o, in mancanza di entrambi, secondo il valore usuale di merci della stessa natura e qualita'. (c) Quando un contenitore, una piattaforma portatile o simile dispositivo venga utilizzato per raggruppare delle merci, ogni collo od unita' enumerato nella polizza di carico come incluso in tale dispositivo di trasporto, sara' considerato come un collo od una unita' ai sensi del presente paragrafo. Tranne nel caso sopracitato, tale dispositivo di trasporto sara' considerato come un collo od una unita'. (d) Per franco, si deve intendere una unita' consistente in 65,5 milligrammi di oro, al titolo di 900 millesimi di fino. La data di conversione della somma accordata in valuta nazionale sara' determinata dalla legge della giurisdizione investita della controversia. (e) Ne' il vettore, ne' la nave avranno il diritto di godere della limitazione di responsabilita' prevista dal presente paragrafo qualora sia provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del vettore che abbia avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno, sia per incuria e con la convinzione che probabilmente ne sarebbe derivato un danno. (f) La dichiarazione di cui al comma (a) del presente paragrafo, inserita nella polizza di carico, costituira' prova di "prima fase" ma non sara' vincolante per il vettore che potra' contestarla. (g) Mediante accordi tra il vettore, il capitano o l'agente del vettore e il caricatore potranno essere fissati altri montanti massimi diversi da quelli di cui al comma (a) del presente paragrafo, purche' tale ammontare massimo convenuto non sia inferiore all'ammontare massimo corrispondente citato in tale comma. (h) Ne' il vettore, ne' la nave saranno in alcun caso ritenuti responsabili per perdita o danno causato alle merci o ad esse relativo, qualora nella polizza di carico il caricatore abbia fatto coscientemente una falsa dichiarazione circa la loro natura o il loro valore".
Testo vigente dal 21 giugno 1984
